Regolamento Disciplina

Regolamento di disciplina.

Il presente Regolamento si propone di attuare le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.175 del 29/07/1998, contenente lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, assieme ad integrazioni e specificazioni intese a favorire una positiva formazione culturale, morale, sociale e umana degli alunni e una serena e ordinata convivenza civile nell’ambiente scolastico.

Sommario:

  1. 1. Premessa
  2. Regolamento delle assemblee degli studenti
  3. Frequenza
  4. Impegno nello studio
  5. Rispetto dei compagni e del personale della scuola
  6. Regolamenti vari
  7. Responsabilità
  8. Disciplina - sanzioni
  9. Ricorsi
  10. Note Conclusive

 

  1. Premessa

Sono qui ripresi in forma sintetica i contenuti fondamentali del Decreto in oggetto.

 

L’articolo 1 tratta della vita della comunità scolastica, affermando che la scuola è luogo di formazione e di educazione, e pertanto va intesa come comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, orientata alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni e basata sul criterio della pari dignità nella diversità dei ruoli. Occorre pertanto che sia garantita la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, col massimo rispetto reciproco.

 

L’articolo 2 riassume i diritti dello studente, che si possono così elencare:

  • diritto soggettivo ad una prestazione didattico-educativa di qualità e ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti i tempi e gli stili di apprendimento e tenga conto sia dei tempi evolutivi della classe, sia delle esigenze legate agli obiettivi specifici della figura professionale;
  • diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
  • diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
  • diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra queste a scegliere le più idonee;
  • diritto di riunione e di assemblea opportunamente regolamentate;
  • diritto di associazione e di svolgimento di iniziative all’interno della scuola, secondo modalità e criteri disciplinati dalle singole istituzioni scolastiche.
  • Diritto ad avere, nella scuola, servizi di informazione, ascolto e consulenza;
  • Diritto di conoscere il suo curriculum, i criteri di valutazione di ogni docente; ha altresì il diritto di una valutazione immediata e motivata dopo ogni prova orale;
  • Diritto di spiegazione, discussione e correzione sia dei compiti per casa che delle verifiche svolte in classe;
  • Diritto di conoscere il risultato ed il giudizio articolato sulle prove scritte, non oltre il tempo massimo di 15 giorni dal’effettuazione delle stesse, salvo gravi motivi da comunicare allo studente;
  • Diritto di accesso a tutti i documenti relativi al percorso scolastico, previsti dalla legge;
  • Diritto ad essere trattato con equità e a non subire costrizioni e/o intimidazioni;
  • Diritto alla riservatezza.

 

L’articolo 3 elenca i doveri degli studenti nel modo seguente:

  • Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
  • Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
  • Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’articolo 1.
  • Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
  • Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
  • Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
  • Gli studenti devono conoscere il curriculum intrapreso e le sue fasi, gli obiettivi didattici, educativi e il percorso per raggiungerli.
  • Gli studenti devono essere leali, non mentire, ed assumersi le proprie responsabilità; devono rispettare le regole e riconoscere i propri errori.

 

L’articolo 4, alla luce di quanto contenuto nei tre articoli di cui sopra, detta i principi e le norme cui devono

ispirarsi i regolamenti di disciplina delle istituzioni scolastiche, stabilendo che:

  1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità.
  2. La responsabilità disciplinare è personale.
  3. La libera espressione di opinione correttamente manifestata non può mai essere sanzionata.
  4. Le sanzioni sono sempre temporanee e ispirate al principio della riparazione del danno.
  5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
  6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori ai quindici giorni.
  7. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone.

 

L’articolo 5 reca le disposizioni generali in materia di ricorsi contro le sanzioni disciplinari e di reclami degli studenti contro le violazioni del regolamento di disciplina, prevedendo l’istituzione di due organi di garanzia: uno interno alla scuola, deputato all’esame dei ricorsi degli studenti contro le sanzioni disciplinari, l’altro di ordine provinciale, avente la funzione di giudicare su eventuali reclami contro le violazioni del regolamento di disciplina.

                                                                          

  1. Regolamento delle assemblee degli studenti

Le Assemblee sono una occasione di partecipazione democratica degli studenti per l'approfondimento e la soluzione di particolari problemi dell'Istituto e della scuola in generale.

Le Assemblee possono essere svolte a livello di Classe, di Corso o Indirizzo e di Istituto

Tutte le richieste di assemblea vanno presentate per iscritto al Preside corredate di un chiaro e circostanziato ordine del giorno.

Nei trenta giorni precedenti la fine dell’anno scolastico sono sospese le assemblee di Classe, di Corso e di Istituto.

I rappresentanti di classe e d’istituto hanno il diritto-dovere di frequentare attività formative, fornite dalla scuola, finalizzate al loro ruolo ed alle azioni di coordinamento delle attività scolastiche

Assemblee di classe.

  1. Le Assemblee di Classe sono consentite per un massimo di due ore mensili. Sia le classi del biennio che quelle del triennio potranno richiedere anche assemblee della durata di un’ora fino al tetto delle due ore per ogni mese. Tale scansione potrebbe essere privilegiata specialmente in occasione dei Consigli di Classe, quando sarebbe utile tenerne una prima per individuare problemi e argomenti da portare entro il consiglio stesso, l’altra dopo, per illustrare quanto emerso in sede di consiglio dal confronto con le altre componenti (genitori e docenti).
  2. Le Assemblee di Classe devono svolgersi in giorni e ore di volta in volta diversi dai precedenti.
  3. Le richieste di Assemblea di Classe devono essere presentate al Preside con almeno tre giorni di preavviso, escluso quello previsto per l’assemblea stessa.
  4. Le richieste di Assemblea di Classe devono essere firmate dai rappresentanti di classe e presuppongono il consenso della maggioranza degli alunni della classe interessata; le richieste di assemblea presentate al Preside devono recare in calce anche la firma dei docenti, nelle cui ore è previsto lo svolgimento delle medesime.
  5. L’autorizzazione allo svolgimento dell’assemblea, firmata dal Preside, deve essere ritirata dai rappresentanti di classe e inserita nel registro di classe.
  6. Delle Assemblee di Classe va redatto apposito verbale dai rappresentanti, copia del quale verrà consegnata al coordinatore.
  7. Gli insegnanti nelle cui ore si svolge l’Assemblea di Classe potranno parteciparvi o rimanere a disposizione al piano in cui si tiene la medesima; vigileranno comunque affinché le assemblee si svolgano nel massimo rispetto reciproco, tenendo conto del diritto delle altre classi dell’istituto al regolare espletamento dell’attività didattica.
  8. I rappresentanti di classe saranno ritenuti responsabili del buon andamento del’assemblea,
  9. Qualora gli alunni si comportassero in modo scorretto, disturbando il normale andamento delle lezioni nelle classi vicine, l’assemblea verrà interrotta e riprenderanno regolarmente le lezioni curricolari.

Assemblee d’Istituto.

  1. La scuola riconosce agli studenti il diritto di gestire in modo autonomo (mediante assemblee d’Istituto, conferenze-dibattito, gruppi di studio, o altre attività autogestite anche con eventuale collaborazione di docenti) fino a 30 ore curricolari nel corso dell’anno scolastico, per affrontare problematiche inerenti il mondo della scuola, dei giovani o della società in generale. Da questo monte-ore vanno detratte quelle relative ad assenze collettive giudicate pretestuose o comunque non giustificate dal Preside e/o dal Consiglio d’Istituto.
  2. Le Assemblee di Istituto e le altre attività a livello di istituto vanno tenute di volta in volta in giorni della settimana diversi da quelli delle precedenti.
  3. Le richieste di Assemblea di Istituto vanno presentate al Preside dai rappresentanti d’Istituto degli alunni, previo assenso scritto della maggioranza dei rappresentanti di classe.
  4. Le Assemblee di Istituto devono essere autorizzate dal Preside almeno sette giorni prima della data prevista per il loro svolgimento.
  5. Le richieste di altre attività a livello di Istituto, che rivestano carattere di autogestione, devono essere presentate almeno venti giorni prima della data prevista per il loro svolgimento e dovranno essere vagliate ed autorizzate dal Consiglio di Istituto.
  6. Per meglio gestire alcune delle attività autonome gli studenti possono prevedere l’intervento di persone esterne esperte nelle tematiche di interesse degli studenti stessi.
  7. Sia le richieste di Assemblee di Istituto che di altre attività a livello di Istituto devono essere corredate di dettagliato ordine del giorno, delle modalità di svolgimento e, qualora previsto, dei nomi e delle competenze delle persone esterne chiamate a partecipare.
  8. Il Preside può negare l’autorizzazione allo svolgimento delle Assemblee d’Istituto sia in caso di assenza di alcune classi (impegnate per esempio nel viaggio di istruzione), sia per inadeguatezza dell’ordine del giorno, sia per non sufficienti garanzie di ordinato svolgimento delle medesime.
  9. Il permesso allo svolgimento dell’assemblea, firmato dal Preside, dovrà essere affisso all’albo degli insegnanti e a quello degli studenti con almeno una settimana di preavviso.
  10. Da un punto di vista organizzativo le attività autogestite possono essere tenute sia in riunione plenaria di tutti gli studenti della scuola, sia in lavori di gruppo, di seminario, di ricerca.
  11. Queste attività possono essere organizzate in un unico momento (più giorni consecutivi) dell’anno scolastico o essere distribuite in modo diverso nel corso dello stesso. La somma dei tempi impegnati in queste attività non dovrà comunque eccedere il monte ore garantito dalla scuola per le medesime.
  12. All'Assemblea di Istituto possono partecipare anche gli Insegnanti dell'Istituto.
  13. Gli alunni sono tenuti a partecipare in modo responsabile alle assemblee o alle attività autogestite.
  14. I richiedenti l’Assemblea d’Istituto sono responsabili dell’organizzazione e della conduzione dell’assemblea stessa; devono quindi garantire il massimo ordine durante lo svolgimento della medesima.
  15. Qualora alcuni alunni si comportassero in modo scorretto, pregiudicando il regolare svolgimento dell’attività in essere, o si allontanassero dai locali dove si tiene l’attività senza giustificato motivo, l’assemblea verrà interrotta e riprenderanno regolarmente le lezioni curricolari. La decisione di sospendere l’assemblea o l’attività autogestita potrà essere presa dagli organizzatori della medesima o dal Preside, cui siano stati segnalati irregolarità o comportamenti inadeguati.
  16. Al termine dell’Assemblea di Istituto o di altra attività a livello di istituto, a cura dei richiedenti, verrà redatto dettagliato verbale, copia del quale sarà esposta in sala insegnanti. Detto verbale dovrà indicare i dati significativi della seduta, le modalità di svolgimento della stessa e le eventuali deliberazioni adottate in merito all’O.d.G..

Assemblee di Corso o di Indirizzo.

  1. Per le classi del triennio di specializzazione la scuola mette a disposizione fino a cinque ore annue per svolgere Assemblee di Corso o di Indirizzo, da effettuarsi in non più di due giorni all’anno per una durata di almeno due ore.
  2. La richiesta di una assemblea di questo tipo, ben motivata e corredata di un dettagliato ordine del giorno, dovrà essere presentata al Preside, che, valutatane l’opportunità, potrà concedere l’autorizzazione. Tale autorizzazione dovrà essere notificata ai docenti e agli allievi interessati, mediante comunicazione scritta, almeno cinque giorni prima della data proposta per lo svolgimento dell’assemblea.
  3. Assemblee di questo tipo saranno organizzate e dirette dai rappresentanti di classe, con l’eventuale collaborazione di alcuni docenti. Vi potranno partecipare anche esperti del settore ed ex allievi, previa autorizzazione del Preside riportata nella comunicazione scritta.
  4. A nessun allievo delle classi interessate sarà consentito di allontanarsi durante l’assemblea, se non per validi motivi. Gli allievi che contravvenissero a questa norma subiranno un’ammonizione che sarà annotata nel registro di classe.
  5. Al termine dell’assemblea verrà redatto, a cura dei promotori, apposito verbale, di cui una copia verrà inserita nel registro di classe.

 

  1. Frequenza (Art. 3 comma 1)

Sono sanzionabili disciplinarmente i seguenti comportamenti:

  1. Ritardo non giustificato. (Sanzione 1 o 3)
  2. Assenza individuale o collettiva non giustificata. (Sanzione 2 o 3)
  3. Uscita non autorizzata dalla scuola. (Sanzioni 3 e 5)

Si prevede inoltre che:

  1. In caso di assenze frequenti, specie se ripetute nello stesso giorno della settimana, il coordinatore di classe si premurerà di contattare la famiglia per verificarne la legittimità.
  2. Anche in caso di entrate ricorrenti alla seconda ora o di uscite anticipate frequenti il coordinatore di classe potrà comunicarlo alla famiglia.

Nei vari casi il contatto con la famiglia sarà stabilito per iscritto sul libretto personale dell’alunno o, tramite la segreteria, al domicilio dello stesso.

Tenuto conto del disturbo che entrate ed uscite fuori orario arrecano all’attività didattica, si stabilisce che:

  1. Le entrate ritardate possono avvenire al cambio fra la prima e la seconda ora e solo eccezionalmente nei cambi successivi.
  2. Le uscite anticipate possono avvenire a partire dal cambio fra la terza e la quarta ora e solo eccezionalmente nei cambi delle altre ore.
  3. Le entrate e le uscite fuori orario possono essere autorizzate solo dal Preside o da un suo sostituto.

Il Preside, per comunicare agli insegnanti interessati il permesso concesso, utilizzerà i moduli a tal fine predisposti nel libretto personale dell’allievo.

Qualora l’alunno si presentasse a scuola in ritardo privo del libretto personale, il Preside lo potrà ammettere in classe, ma il giorno successivo lo studente interessato dovrà presentare all’insegnante della prima ora comunicazione scritta nel libretto personale in cui i genitori dichiarino di essere a conoscenza dell’arrivo a scuola in ritardo del proprio figlio nel giorno precedente.

Va decisamente combattuta la pratica dell’astensione collettiva dalle lezioni per motivi banali, pretestuosi o comunque non sufficientemente meditati e condivisi. Anche in caso di gravi disservizi, quale il mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento in parte dell’istituto, l’eventuale decisione di sospendere le lezioni deve venire adottata classe per classe valutando i dati della situazione e non sull’onda emotiva di parole d’ordine lanciate da qualcuno.

Se si dovessero comunque verificare assenze collettive non giustificate o non adeguatamente motivate, ponendosi queste in contrasto anche con il fondamentale diritto allo studio sancito dalla Costituzione e con la legge che stabilisce in 200 giorni la durata minima dell’anno scolastico, si prevede la possibilità da parte dei Consigli di Classe di adottare provvedimenti atti a scoraggiare la pratica in questione (riduzione dei giorni eventualmente previsti per i viaggi di istruzione, riduzione del monte-ore previsto per le Assemblee d’Istituto in numero corrispondente ai mancati giorni di lezione). Qualora ciò non bastasse sarà il Consiglio di Istituto a deliberare su eventuali sanzioni da comminare direttamente o da proporre ai Consigli di Classe.

Il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, all’Art. 14. Prevede che “A decorrere dal 2010/2011, anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, la validità dell'anno scolastico, è vincolata alla condizione che ciascuno studente abbia frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

La Nota. Prot. n.7736 del 27/10/10 chiarisce e precisa la motivata deroga legata ad assenze per malattia con degenza sia in ospedale che a casa(con certificato medico); altre motivate deroghe proposte dal Dirigente e approvate all’unanimità dal Collegio dei Docenti del 10/11/2010 sono: trasferimento della famiglia, assenza per lutto (fino al 3° grado di parentela), ritardi o uscite anticipate per motivi di trasporto entro un’ora dai normali orari di entrata e di uscita.

Altra deroga riguarda le assenze per adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). Il Dirigente e il C.d.C. concorderanno con la famiglia dell’alunno le modalità del recupero delle ore perse di lezione

 

  1. Impegno nello studio (Art. 3 Comma 1).

Ciascun docente, in relazione alla propria disciplina, prenderà nota di tutte le inadempienze da parte degli studenti a questo loro fondamentale dovere, in particolare delle occasioni in cui:

  • Gli studenti risultino impreparati.
  • I compiti scritti non siano stati eseguiti o siano stati eseguiti male.
  • Gli studenti manchino del materiale previsto per la materia.

In caso di ripetute inosservanze l’insegnante ne darà comunicazione per iscritto alla famiglia.

 

  1. Rispetto dei compagni e del personale della scuola (Art. 3 Comma 2).

Sono considerate contravvenzioni al “dovere” in oggetto:

  1. L’uso di materiali non richiesti dalla materia.
  2. L’uso recidivo del turpiloquio.
  3. Le offese verbali ai compagni.
  4. Le risa e le battute ironiche su errori dei compagni.
  5. La violenza fisica su compagni.
  6. La violenza psicologica e/o le prevaricazione sui compagni.
  7. La turbativa grave alle lezioni (leso il diritto allo studio dei compagni).
  8. L’intolleranza nei confronti delle diversità (fisiche, psicologiche, etniche, comportamentali,...) di compagni, docenti ed ausiliari.
  9. I comportamenti fraudolenti nell’esecuzione delle verifiche.
  10. Il danneggiamento o la sottrazione di materiali o strumenti di proprietà dei compagni.

Le sanzioni (dalla n. 1 alla n. 7, di cui sotto) saranno commisurate alla gravità del cattivo comportamento e anche alla frequenza del medesimo.

 

  1. Regolamenti vari (Art. 3, commi 4, 5, 6).

In relazione all’Art. 3, comma 4 (rispetto delle norme organizzative e di sicurezza previste nei Regolamenti di Istituto), comma 5 (corretto utilizzo di strutture, macchinari e sussidi didattici, comportamento che non danneggi il patrimonio della scuola), comma 6 (responsabilità nei confronti della qualità e della accoglienza dell’ambiente scolastico), visti i “Regolamenti dei laboratori, delle officine e delle aule specializzate”, il “Regolamento della biblioteca”, il “Regolamento delle aule audiovisivi”, il “Regolamento delle palestre e degli impianti sportivi” contenuti nel “Piano dell’Offerta Formativa” in vigore in questo istituto, si rimanda alle norme previste negli stessi.

Sono sanzionabili disciplinarmente i seguenti comportamenti:

  1. Infrazioni alle norme dei vari Regolamenti.
  2. Mancata osservanza delle norme di sicurezza previste per l’utilizzo di strumentazioni, macchinari, sostanze chimiche.
  3. Danni di natura colposa o dolosa al patrimonio della scuola.
  4. Sottrazione di strumenti o altro materiale di proprietà della scuola.

Le sanzioni (dalla n. 1 alla n. 7, di cui sotto) saranno commisurate alla gravità del cattivo comportamento e alla frequenza del medesimo.

 

  1. Responsabilità (Art. 4, comma 2).

Aule di classe

All’inizio dell’anno scolastico il coordinatore di classe farà l’inventario delle suppellettili dell’aula (banchi, sedie, tapparelle, lavagne, carte geografiche o d’altro genere,...), specificando le condizioni in cui si trovano e gli eventuali difetti rilevabili.

Chiunque rilevi qualche danno ad una delle suppellettili dell’aula, deve farlo presente immediatamente all’insegnante della prima ora, che lo annoterà nel registro di classe e lo riferirà al coordinatore.

Coloro che saranno riconosciuti responsabili di danni di natura colposa o dolosa alle suppellettili dell’aula di classe dovranno rifondere la scuola delle spese sostenute per la riparazione degli stessi.

Danni non riconducibili alla responsabilità di un singolo saranno imputati all’intera classe anche dal punto di vista economico.

Per evitare contestazioni relativamente a danni riscontrati nelle aule di classe è necessario che le stesse  siano usate esclusivamente dalla classe titolare. Le eventuali attività di recupero o d’altro genere in orario extracurricolare dovranno quindi essere svolte nell’aula della classe cui gli alunni appartengono.

Per evitare che si possano attuare danneggiamenti durante i momenti di assenza della classe, il personale ausiliario, opportunamente avvisato, dovrà chiudere a chiave l’aula stessa e riaprirla al ritorno degli allievi.

Uso dei bagni

Per quanto riguarda l’uso dei bagni gli alunni ne cureranno la pulizia, il decoro e il buono stato di conservazione degli impianti e degli arredi e segnaleranno al personale ausiliario malfunzionamenti o danneggiamenti che abbiano notato.

Riscontrati inconvenienti o danni degni di nota, il personale ne riferirà tempestivamente ai coordinatori delle classi del piano in oggetto. Se verrà accertata l’identità dei responsabili, questi saranno sottoposti a giudizio del consiglio di classe, che potrà irrogare sanzioni disciplinari e/o pecuniarie.

 

  1. Disciplina - sanzioni (Art. 4, comma 1).

Si prevede il seguente elenco di sanzioni:

  • Ammonizione verbale dell’alunno
  • Comunicazione scritta alla famiglia solo nel libretto personale per segnalare:
    1. Mancanza del materiale e/o dei compiti per casa
    2. Mancanza della firma su comunicazioni e/o valutazioni
    3. B. Il docente potrà annotare tali comunicazioni nel proprio registro personale
  • Annotazione nel registro di classe per segnalare:
    1. Mancanza del libretto personale
    2. Mancanza di giustificazioni
    3. Comportamenti individuali scorretti: in tal caso il docente riporterà anche sul libretto personale la nota
    4. Comportamenti scorretti imputabili all’intera classe: in tal caso il docente farà annotare a tutti gli alunni, sul libretto personale, la nota
    5. Annotazione aggiuntiva alla quarta nota per mancanza di libretto o giustificazioni: sarà equiparata a comportamento scorretto con le conseguenze di cui al Punto 4.a e 4.b

 

  • Provvedimenti disciplinari:
    1. Dopo 3 annotazioni nel registro di classe (che riguardino il comportamento scorretto), il coordinatore tramite la segreteria ne informerà la famiglia con lettera protocollata; di ciò farà menzione anche nel registro di classe.
    2. Dopo 4 annotazioni nel registro di classe (che riguardino il comportamento scorretto), il coordinatore convocherà in seduta straordinaria il d.c., limitato alla sola componente docenti, che, avvisati i rappresentanti dei genitori e degli alunni (Art.4,comma 6), valuterà il tipo di sanzione da comminare e la modalità di espletamento individuata fra le seguenti:
      1. Con lavori socialmente utili da eseguire fuori dall’orario scolastico e alla presenza di un docente;
      2. Con allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni: tale sanzione dovrà diventare esecutiva entro 8 giorni dalla sua irrogazione. I contatti con gli alunni temporaneamente sospesi dalla scuola e con le rispettive famiglie saranno tenuti dal coordinatore di classe.
      3. Tale sanzione ed i momenti di assolvimento della stessa verranno annotati dal coordinatore nel registro di classe.

 

  • Riparazione economica dei danni
    1. causati a terzi

se il danno, materiale o morale, registrato con la nota nel registro di classe, è stato causato a terzi all’interno o dall’interno dell’istituzione (compagni, personale scolastico,…), una volta accertata la responsabilità, il risarcimento deve essere fatto direttamente dal responsabile; il danno procurato avrà ripercussioni sul voto di condotta.

  1. causati all’istituzione

i danni causati all’istituzione possono essere di due tipologie:

  1. personali

Se viene individuato il responsabile, costui deve, previo accertamento dell’entità del danno a cura dell’ufficio tecnico, versare il dovuto sul c.c.p. predisposto entro 3 giorni dalla notifica.

  1. di classe

Se non si riesce ad individuare il colpevole, il risarcimento viene effettuato in modo proporzionale dall’intera classe 8anche da più classi), previo accertamento dell’entità del danno a cura dell’ufficio tecnico, con notifica dell’importo e successivo versamento in unica soluzione, entro 8 giorni dalla comunicazione.

 

N.B.  Qualora non venga versato il dovuto, l’importo verrà recuperato alla prima attività che comporti un pagamento: nel caso degli alunni di 2a l’importo verrà diviso per il numero degli allievi e la quota individuale sarà addebitata nella classe 3a in cui i singoli alunni risultino iscritti; nel caso di allievi della classe 5a l’importo dovuto dovrà essere versato all’atto del versamento per il diploma.

 

  • Denuncia all’autorità competente

In tutti i casi la scelta delle sanzioni, fra quelle elencate, sarà rapportata alla gravità del cattivo comportamento e anche alla frequenza del medesimo.

Le sanzioni previste nei primi quattro punti dell’elenco precedente potranno essere inflitte dal singolo docente o all’occorrenza dal coordinatore di classe o dal Preside.

La sanzione prevista al punto 4_b potrà esser irrogata solo da un organo collegiale, individuato nel Consiglio di Classe limitato ai soli docenti, sentiti i rappresentanti dei genitori e degli alunni(Art. 4, comma 6). Tale sanzione dovrà diventare esecutiva entro 8 giorni dalla sua irrogazione. L’allontanamento dalla scuola della durata di 15 giorni potrà essere irrogato solo dal C.d.C. completo.

I contatti con gli alunni temporaneamente sospesi dalla scuola e con le rispettive famiglie (telefonate, incontri a scuola su appuntamento) saranno tenuti dal coordinatore o da altro insegnante dell’Istituto di cui sia stata accertata la disponibilità.

 

  1. Ricorsi (Art. 5, comma 2).

Contro le sanzioni disciplinari, gli studenti possono ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia, individuato per l’anno scolastico 2010/2011 nella Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto.

 

  1. Note Conclusive

I viaggi di istruzione sono considerati attività didattica a tutti gli effetti.

Le prescrizioni contenute in questo regolamento integrano quelle contenute nei vari regolamenti inseriti nel P.O.F.

Qualora si configuri il reato penale, il procedimento disciplinare verrà sospeso.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento che si configurino come “infrazioni al codice civile o penale” porteranno alle conseguenze di natura civilistica (responsabilità da fatto illecito) o penale (se il fatto si configura come reato) con la denuncia alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.